Regolamento Condominiale

Il regolamento di condominio consiste in quel complesso di norme aventi quale obiettivo quello di disciplinare la vita del condominio ed i rapporti tra i condomini, essendo definito per tale ragione una sorta di “statuto” destinato a regolamentare la vita e l’attività dell’ente di gestione quale è il condominio.

 Esso è disciplinato dall’Art. 1138 c.c.
Non in tutti i condomini è obbligatorio avere un regolamento condominiale. Soltanto negli edifici con almeno 10 condomini la redazione del regolamento è obbligatoria. Questo non significa che gli edifici con meno di 10 condomini non possano redigere un regolamento, anzi, seppur facoltativo, sarebbe buona norma redigerlo sempre per evitare inutili litigi e battibecchi tra i condomini.

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Regolamento Contrattuale e Assembleare
Esistono due tipi di regolamento: il regolamento contrattuale ed il regolamento assembleare.

Regolamento Contrattuale
Il regolamento contrattuale, o regolamento esterno,solitamente viene redatto dal costruttore dell’edificio e viene accettato dai singoli condomini all’atto di acquisto di un appartamento ed include tutte quelle norme che sono inderogabili per legge, come ad esempio:

  • uso delle parti comuni
  • ripartizione delle spese
  • tutela del decoro dell’edificio
  • l’amministrazione del condominio
  • eventuali limitazioni, costituzioni di servitù, assegnazione o destinazioni d’uso di parti comuni ad un numero ristretto di condominio. Per la modifica del reg. contrattuale è necessaria l’unanimità dei consensi (millesimi 1000/1000).

Regolamento Assembleare

Il regolamento assembleare è invece il regolamento interno del condominio e può contenere solo norme che regolano la vita comune degli inquilini del condominio.

Per l’approvazione di questo regolamento si richiama l’Art.1136 c.c. comma 2 ricordando che è necessaria almeno la metà dei millesimi (501/1000). Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Esso può essere impugnato ai sensi dell’Art. 1107 c.c.

La riforma del condominio effettuata con la legge 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013, ha effettuato delle modifiche:

  • Non è possibile vietare di possedere o detenere animali domestici
  • Sono previste sanzioni in caso di violazione del regolamento di condominio che vanno da € 200 fino a € 800 in caso di recidiva. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.
  • L’amministratore è tenuto ad allegare il regolamento al registro dei verbali delle assemblee.

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