Regolamento Condominiale
Il regolamento di condominio consiste in quel complesso di norme aventi quale obiettivo quello di disciplinare la vita del condominio ed i rapporti tra i condomini, essendo definito per tale ragione una sorta di “statuto” destinato a regolamentare la vita e l’attività dell’ente di gestione quale è il condominio.
Esso è disciplinato dall’Art. 1138 c.c.
Non in tutti i condomini è obbligatorio avere un regolamento condominiale. Soltanto negli edifici con almeno 10 condomini la redazione del regolamento è obbligatoria. Questo non significa che gli edifici con meno di 10 condomini non possano redigere un regolamento, anzi, seppur facoltativo, sarebbe buona norma redigerlo sempre per evitare inutili litigi e battibecchi tra i condomini.
Regolamento Contrattuale e Assembleare
Esistono due tipi di regolamento: il regolamento contrattuale ed il regolamento assembleare.
Regolamento Contrattuale
Il regolamento contrattuale, o regolamento esterno,solitamente viene redatto dal costruttore dell’edificio e viene accettato dai singoli condomini all’atto di acquisto di un appartamento ed include tutte quelle norme che sono inderogabili per legge, come ad esempio:
- uso delle parti comuni
- ripartizione delle spese
- tutela del decoro dell’edificio
- l’amministrazione del condominio
- eventuali limitazioni, costituzioni di servitù, assegnazione o destinazioni d’uso di parti comuni ad un numero ristretto di condominio. Per la modifica del reg. contrattuale è necessaria l’unanimità dei consensi (millesimi 1000/1000).
Regolamento Assembleare
Il regolamento assembleare è invece il regolamento interno del condominio e può contenere solo norme che regolano la vita comune degli inquilini del condominio.
Per l’approvazione di questo regolamento si richiama l’Art.1136 c.c. comma 2 ricordando che è necessaria almeno la metà dei millesimi (501/1000). Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Esso può essere impugnato ai sensi dell’Art. 1107 c.c.
La riforma del condominio effettuata con la legge 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013, ha effettuato delle modifiche:
- Non è possibile vietare di possedere o detenere animali domestici
- Sono previste sanzioni in caso di violazione del regolamento di condominio che vanno da € 200 fino a € 800 in caso di recidiva. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.
- L’amministratore è tenuto ad allegare il regolamento al registro dei verbali delle assemblee.