Maggioranze e delibere in Assemblea
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno valide se approvate con la maggioranza stabilita dalla Legge a seconda dell’oggetto da deliberare.
Saranno approvate con la maggioranza, chiamiamola normale – in prima convocazione, con il 50%+1 dei presenti o presenti per delega e non meno della metà del valore dell’edificio, ovvero 500 millesimi; in seconda convocazione, con 1/3 dei partecipanti al condominio e non meno di 1/3 del valore dell’edificio, ovvero 333,34 millesimi, le deliberazioni riguardanti i seguenti argomenti:
- il rendiconto annuale dell’amministratore;
- l’impiego dei residui attivi di gestione;
- il preventivo delle spese ordinarie occorrenti durante l’esercizio contabile;
- la ripartizione delle spese fra i condomini;
- il preventivo di spesa per le opere di manutenzione straordinaria e per la costituzione del fondo cassa speciale occorrente;
- l’uso diverso dei locali dei singoli condomini.
Saranno approvate con maggioranza speciale – in prima e seconda convocazione con il 50%+1 dei presenti o presenti per delega, purchè rappresentino non meno della metà del valore dell’edificio, ovvero 500 millesimi, le deliberazioni che hanno per oggetto i seguenti argomenti:
- il regolamento di condominio di natura interna, meglio denominato assembleare;
- la nomina e la revoca dell’amministratore (4° comma ex art. 1129 del c.c.);
- la nomina del Consiglio di Condominio;
- le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore;
- le riparazioni straordinarie GRAVOSE;
- la ricostruzione dell’edificio quando esso sia perito per una parte inferiore ai ¾ del valore.
Saranno approvate con maggioranza SPECIALE – sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino non meno dei 2/3 del valore dell’edificio, ovvero 666,67 millesimi – le deliberazioni che riguardano:
- innovazioni eseguite per il miglioramento RADICALE, o l’uso più comodo o per ottenere un maggior rendimento delle cose – ex art. 1120 c.c. 1° comma;
- scioglimento del condominio quando per attuare il quale in parti completamente AUTONOME, occorrono modifiche allo stato attuale dell’edificio stesso ed opere per la diversa sistemazione dei locali e dipendenze tra condominii.
Saranno approvate, per concludere, all’UNANIMITA’ e 1.000 millesimi, le deliberazioni riguardanti:
- modifiche al regolamento di condominio contrattuale nel caso in cui le stesse violano i diritti del singolo condomino sui quali la legge non consente di incidere;
- innovazioni che possono recare grave pregiudizio alla stabilità e sicurezza;
- innovazioni che producano un cambiamento della destinazione d’uso originaria della cosa comune;
- ricostruzione dell’edificio quando lo stesso, per cause naturali, sia stato letteralmente distrutto.