Definizione di Condominio
Nel linguaggio comune si utilizza in termine condominio per indicare un edificio composto da più piani suddivisi in appartamenti.
Nella definizione di condominio dal punto di vista giuridico invece, si ha un condominio quando due o più persone sono proprietarie esclusive di appartamenti, locali, negozi, uffici, ecc. in uno o più edifici che hanno delle parti in comune.
Nel condominio quindi esistono proprietà individuali e proprietà comuni. La caratteristica del condominio è infatti che ogni condominio è proprietario esclusivo di uno o più appartamenti (o negozi, locali, uffici, ecc.) ed è al tempo stesso comproprietario insieme a tutti gli atri condomini di alcune parti comuni, come ad esempio l’ingresso, le scale, l’ascensore, il cortile, il giardino, ecc.
La coesistenza di parti comuni accanto a proprietà esclusive costituisce l’unico requisito necessario perché si possa parlare di condominio.
Il valore della proprietà delle parti comuni del condominio spettante ad ogni condomino, viene definito in millesimi sul valore totale dell’intero edificio. Le tabelle millesimali indicano le quote di proprietà di ciascun condomino nel condominio.
Nella definizione di condominio rientrano varie tipologie di condominio:
- Il super condominio, o condominio orizzontale, consiste in un una pluralità di edifici autonomi costituiti o meno in condomini distinti che condividono alcuni beni o servizi. In pratica il super condominio è un complesso immobiliare composto da più edifici, costituenti in tutto o in parte singoli condomini autonomi, legati tra loro dall’esistenza di taluni spazi, impianti, o servizi comuni (es. viale d’accesso, cortile, zone verde, impianti sportivi, ecc.) in rapporto di accessorietà necessaria con i fabbricati. Al super condominio sono applicabili le norme relative al condominio.
- Il condominio minimo è quello costituito da due proprietari di due distinte unità immobiliari che condividono parti comuni.
- Il condominio parziale si configura nel caso in cui vi sia gestione separata di un bene oggettivamente destinato al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell’edificio in condominio. “si parla di condominio parziale ogni qual volta un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condomino..” [corte di cassazione, sez II civile, 24 novembre 2010 n.23851].