Piccoli condomini senza amministratore

I piccoli condomini non hanno l’obbligo di un amministratore condominiale professionista.

piccoli condomini

In seguito alla riforma del condominio del 18 giugno 2013,perché ci sia l’obbligo dell’amministratore, il numero de condòmini deve essere superiore a 8, attenzione vale il numero di proprietari non il numero di unità,  prima della riforma i proprietari dovevano essere più di 4.
Questo, complice la crisi e la necessità di risparmiare, ha portato molti piccoli condomini ad eliminare la figura dell’amministratore, ma questo non esula il condominio dall’adempimento di tutti gli obblighi fiscali e di legge. Anche senza amministratore il condominio quindi è obbligato a compilare e inviare il modello 770, agire da sostituto d’imposta e versare le ritenute d’acconto nei confronti di chi ha prestato la propria opera al condominio dietro pagamento. Per ogni operazione che il condominio compie è necessario possedere e comunicare il codice fiscale condominiale.
I compiti e le responsabilità svolte dall’amministratore, in questo caso vanno in capo ad un condòmino a titolo gratuito e volontario, rendendosi comunque sempre reperibile. Di fatto quindi la presenza di un amministratore è comunque obbligatoria, sia che l’incarico venga dato ad un professionista, sia che venga svolto da un condòmino a titolo gratuito e volontario, il quale  in caso di rinuncia dovrà trovare un sostituto che assuma a sua volta l’incarico.

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